8 Gennaio 2018 - 11:18

Spesometro con credito d’imposta, arriva la compensazione

Pace Fiscale Aumento delle tasse

Dal 1 gennaio 2018 si potrà utilizzare in compensazione il credito d’imposta di 100,00 euro per l’adeguamento tecnologico

Dal primo gennaio 2018, si potrà utilizzare in compensazione il credito d’imposta di 100,00 euro una tantum per l’adeguamento tecnologico. Tale adeguamento servirà per l’adempimento degli obblighi per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate: dati delle fatture in uscita e entrata e liquidazioni periodiche Iva.

Gli interessati per il credito d’imposta saranno coloro in attività nel 2017, che nell’anno precedente, avranno realizzato un valore di affari non superiore ai 50000 euro.

Sarà, inoltre, riconosciuto un ulteriore credito d’imposta di 50,00 euro per i contribuenti che, entro il 31 dicembre 2017, abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come previsto dalla norma, però, il suddetto credito d’imposta non avrà effetti sulla formazione del reddito ai fini  delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Ovviamente, sarà utilizzabile solo una volta in compensazione.

Saranno, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, due i codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini della compensazione:

  • “6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
  • “6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Il modello F24 potrà esclusivamente essere trasmesso per via telematica tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline. L’utilizzo del credito d’imposta per un valore superiore al previsto comporterà lo scarto del modello F24.

Ai fini dichiarativi, il credito d’imposta dovrà essere richiamato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico;
  • nelle successive dichiarazioni dei redditi, fino a quando non è concluso l’utilizzo del credito d’imposta stesso

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